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Risparmia sino al 55% con la Finanziaria 2007-2010

Sempre più conveniente l'acquisto di una caldaia a condensazione e di un climatizzatore pompa di calore ad alta efficienza.

A partire dal 15 agosto 2009, è stata notevolmente semplificata la procedura di richiesta della detrazione del 55% per installazione di caldaie a condensazione e i climatizzatori pompa di calore ad alta efficienza energetica (art. 31 della legge 99 del 23 luglio). Tale legge abolisce infatti l'obbligo dell'attestato di qualificazione energetica, richiesto in precedenza dal legislatore, consentendo all'acquirente di compilare autonomamente la documentazione da inviare all'ENEA precedentemente redatta da un tecnico abilitato.

Leggi l'articolo e scarica la documentazione per beneficiare del contributo legislativo del 55% sull'acquisto di una caldaia a condensazione, di sistemi solari termici o di pompe di calore ad alta efficienza Saunier Duval.


Risparmia sino al 55% con la Finanziaria 2007-2010

La finanziaria 2008, in materia di risparmi energetici ed ecologia, ha prorogato gli incentivi fiscali previsti dalla scorsa legge finanziaria fino al 31/12/2010.

In particolare gli interventi considerati dalla Legge Finanziaria 2008 riguardano:
riqualificazione energetica dell’edificio;
ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda in particolare la coibentazione con l’esterno (infissi, isolamento, coperture, pavimenti…);
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per quanto riguarda l'installazione di pannelli solari o la sostituzione della caldaia con una a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza energetica, la Finanziaria prevede un rimborso del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione dall’imposta lorda.
Per le spese sostenute nel 2008, tale detrazione è da dividere in quote di pari importo per un numero di anni da tre a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
Per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente come previsto nel 2008.

Il contribuente ha, quindi, la possibilità di recuperare la spesa sostenuta nelle successive denuncie dei redditi annuali sottraendo ogni anno dalla somma da pagare allo Stato, la quota annuale risultante del 55% di quanto ha investito per riqualificare il suo impianto termico.
Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo di:

- 60.000 Euro per i pannelli solari
- 30.000 Euro per le caldaie a condensazione e i climatizzatori pompa di calore ad alta efficienza energetica

Per i contribuenti che pagano nel 2009 (o successivamente) i lavori di riqualificazione energetica effettuati, il D.L. 185/08 anticrisi, convertito in legge il 28/01/2009, prevede l’obbligo di inviare una comunicazione (hyperlink con Modello Comunicazione oltre periodo imposta) all’Agenzia delle Entrate per segnalare le spese sostenute nei periodi di imposta antecedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Suddetto modello di comunicazione deve essere spedito solo nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i lavori.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare il Modello di Comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Il Modello di Comunicazione non deve essere quindi inviato in questi casi:

• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.

Le persone fisiche, e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono inviare per via telematica il modello di cui sopra all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

EDIFICI INTERESSATI
L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. La Legge Finanziaria indica espressamente che gli incentivi sono previsti esclusivamente per gli edifici esistenti escludendo quelli di nuova costruzione assoggettati a diverse prescrizioni comunitarie in materia di rendimenti energetici degli stessi edifici.


SPESE DETRAIBILI
Il Decreto attuativo della Legge Finanziaria indica tra le spese detraibili, oltre a quelle necessarie all’acquisto del bene, quelle relative a:
- Prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio e le spese di progettazione dell’impianto.
- Spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.


COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
Per l’ottenimento della detrazione del 55% dall’IRPEF il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto (asseverazione).


A partire dal 15 agosto 2009, viene abolito l’obbligo di produrre l’attestato di qualificazione energetica, richiesto in precedenza, per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% per installazione di caldaie a condensazione e i climatizzatori pompa di calore ad alta efficienza energetica (art. 31 della legge 99 del 23 luglio). Questa semplificazione permette quindi al cliente finale di acquistare la caldaia a condensazione o il climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza energetica e compilare autonomamente la documentazione da inviare all’ENEA, nel caso solo l’allegato E attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it, dichiarando di aver letto e accettato tutte le condizioni e lasciando in bianco l’allegato A, che era precedentemente compilato a cura di un progettista. Per interventi antecedenti il 15/08/2009 occorrerà invece produrre anche l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica secondo le indicazioni riportate nell’allegato A.

Anche nel caso di installazione di pannelli solari, la certificazione o l'attestato di riqualificazione energetica non sono necessari. E' infatti sufficiente la compilazione della scheda informativa degli interventi realizzati secondo l'allegato F del decreto.


CALDAIE A CONDENSAZIONE
Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di potenza inferiore ai 100 kW, l’asseverazione che normalmente è prodotta da un tecnico abilitato, può essere sostituita da una serie di documenti forniti direttamente dal produttore degli apparecchi installati.

Certificazione CE delle caldaie a condensazione che attesti il rispetto dei requisiti di legge
* Isomax Condens
* Isofast Condens: Mod. F30E - Mod. F35E
* Isotwin Condens
* Themafast Condens
* Thema Condens
* IntegraIn Condens

Dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa al rendimento delle caldaie a condensazione
* Dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa al rendimento delle caldaie a condensazione

Nel caso in cui si parli di impianti di climatizzazione invernale di potenza superiore ai 100 kW, oltre all'asseverazione e all'attestato di certificazione (o attestato di qualificazione) energetica, occorre produrre anche la "diagnosi energetica dell'edificio (DL 311/06)


CLIMATIZZATORI POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
In caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza energetica

certificazione CE dei climatizzatori che attesti il rispetto dei requisiti di legge
* Serie Slim
* Serie Premium
* Serie New Comfort
* Serie Easy Comfort
* Serie Multicombinabili
* Serie Pavimento Soffitto
* Serie Cassette
* Serie Canalizzabili

dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa alla classe energetica dei climatizzatori (EER e COP).
* Dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa alla classe energetica dei climatizzatori (EER e COP).


SISTEMI SOLARI
Per beneficiare della detrazione relativa all’installazione di pannelli solari è necessaria invece la seguente documentazione

certificati di omologazione dei collettori ai sensi della UNI 12975
* Helioblock 150
* Helioblock 200
* Helioblock 300
* Helioset e Helioconcept
dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa alla garanzia dei collettori/bollitori e dei restanti componenti (i bollitori devono essere garantiti almeno 5 anni e gli accessori e i componenti elettronici almeno 2 anni).
* Dichiarazione ufficiale di Saunier Duval relativa alla garanzia dei collettori/bollitori e dei restanti componenti


COME RICHIEDERE IL RIMBORSO
I soggetti che intendono beneficiare di tale detrazione dovranno:

1) Trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet  http://www.acs.enea.it/ i dati contenuti nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A) e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati (allegato E o F). Il sito internet http://www.acs.enea.it/ rilascerà regolare ricevuta informatica.

2) Effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

3) Conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Tutta la documentazione va conservata per l’intero periodo in cui è esperibile l’attività di accertamento da parte del fisco.

4) Trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando previsto secondo lo schema illustrato precedentemente.


 

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